MARCO BRUSTIA

C’è un obbligo dell’AI Act che non ha una data futura, non ha un modulo da compilare e proprio per questo è il più ignorato: l’alfabetizzazione AI. Vale dal 2 febbraio 2025, cioè da un anno e mezzo.

L’articolo 4 dice una cosa semplice: chi fornisce o utilizza sistemi di intelligenza artificiale deve adottare misure per garantire un livello sufficiente di competenza al proprio personale e a chi opera per suo conto.

Piccolo gruppo di lavoro riunito attorno a un portatile durante una formazione

Cosa significa «alfabetizzazione», in concreto

Il regolamento la definisce come l’insieme di competenze, conoscenze e comprensione che permettono un uso informato dell’AI e la consapevolezza di opportunità, rischi e danni possibili.

Attestato di formazione firmato appoggiato su un tavolo

Fuori dal linguaggio giuridico: la persona che usa lo strumento deve sapere cosa fa, dove sbaglia e quando serve un controllo umano. Chi genera descrizioni di prodotto con un modello linguistico deve sapere che il modello inventa numeri con la stessa sicurezza con cui riporta quelli veri. Chi risponde ai clienti con un assistente automatico deve sapere quando spegnere l’automatismo.

Non è richiesto un corso certificato. È richiesto che quella conoscenza esista e che tu possa dimostrarla.

Il Digital Omnibus non l’ha rinviato

Pagine di un calendario da tavolo aperte su un piano di lavoro

Qui casca la maggior parte delle aziende, perché la parola «rinvio» ha fatto rumore.

Il Digital Omnibus sull’AI ha spostato in avanti gli obblighi sui sistemi ad alto rischio, al 2 dicembre 2027 e al 2 agosto 2028, e ha concesso tempo fino al 2 dicembre 2026 per la marcatura tecnica dei contenuti generati da sistemi già sul mercato prima del 2 agosto 2026.

L’articolo 4 non è in quell’elenco. È stato riformulato in forma più leggera, ma resta operativo dal 2 febbraio 2025. Chi ha letto «rinvio» e ha archiviato la pratica sta contando su una proroga che non lo riguarda.

Come si dimostra, se te lo chiedono

Non serve un sistema di gestione della qualità. Serve una traccia scritta. Tre pagine bastano:

  1. Chi usa cosa. Nome della persona, strumento, per quale attività. Due colonne.
  2. Cosa gli è stato spiegato e quando. Anche una sessione interna di un’ora, con la data e i punti toccati: limiti dello strumento, dati che non ci si mette dentro, quando serve la rilettura.
  3. Le regole della casa. Una pagina: cosa si può generare, cosa va sempre riletto, cosa non esce mai senza firma di una persona.

Se qualcuno un giorno chiede conto, la differenza non la fa il livello del corso. La fa l’esistenza del documento con una data sopra.

L’effetto collaterale utile

Persona che rilegge un documento stampato con la penna in mano

Metti che l’obbligo non esistesse. Quelle tre pagine servirebbero comunque, per un motivo pratico: nelle piccole imprese lo strumento lo sceglie una persona e poi lo usano in tre, ognuno a modo suo. Il risultato è che nessuno sa più quale testo è stato riletto e quale no.

Il momento in cui scrivi «questo lo rilegge sempre Marco prima che esca» è anche il momento in cui smetti di trovare in catalogo descrizioni con misure sbagliate.

L’obbligo di legge, qui, coincide con l’unica pratica che tiene in piedi la qualità quando il volume cresce.

Se vuoi una traccia di quelle tre pagine adattata a quello che usi davvero, scrivimi.


Fonti