Il 2 agosto 2026 sono diventati applicabili gli obblighi di trasparenza dell’AI Act: da quella data, in tutta l’Unione europea, chi mette a disposizione o usa certi sistemi di intelligenza artificiale deve dichiararlo. Non è una proposta e non è rinviata: è l’articolo 50 del Regolamento (UE) 2024/1689, e vale già adesso.
La domanda vera, però, è un’altra: riguarda anche te che vendi online e usi l’AI per scrivere le schede? Nella maggior parte dei casi no. In due casi sì, e conviene saperli.
Cosa è scattato davvero il 2 agosto

L’articolo 50 contiene quattro obblighi diversi, che non colpiscono le stesse persone. Due riguardano chi fornisce il sistema di AI, due chi lo usa nella propria attività (il «deployer», nel linguaggio del regolamento).
- Chi fornisce un sistema che parla con le persone, chatbot, assistenti vocali, deve costruirlo in modo che l’utente capisca fin dal primo contatto di non stare parlando con un essere umano. Con un’eccezione testuale: a meno che non sia ovvio.
- Chi fornisce un sistema generativo deve marcare i contenuti prodotti in un formato leggibile dalle macchine, così che siano riconoscibili come artificiali. Vale per testo, immagini, audio e video.
- Chi usa sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica deve informare le persone che vi sono esposte.
- Chi usa l’AI per produrre deep fake, o testi su questioni di interesse pubblico pubblicati senza revisione umana, deve dichiararlo in modo percettibile.
La differenza tra i punti due e quattro è quella che genera più confusione. Il secondo è una marcatura tecnica, invisibile, dentro il file: la mette chi ha costruito il generatore, non tu. Il quarto è un’etichetta visibile, che si legge o si sente senza strumenti: quella tocca a chi pubblica.
Le sanzioni non sono simboliche: fino a 15 milioni di euro o il 3% del fatturato mondiale annuo, a seconda di quale importo sia più alto, con un criterio di proporzionalità dichiarato per le piccole e medie imprese.
Se usi l’AI per vendere: quando ti riguarda e quando no

Partiamo dal caso più diffuso: fai scrivere all’AI il bullet point di una scheda prodotto. Devi metterci un’etichetta? No, per due motivi che si sommano. Il primo è che l’obbligo sul testo riguarda le questioni di interesse pubblico, e la descrizione di un tagliere non lo è. Il secondo è che l’esenzione si applica quando c’è revisione umana o controllo editoriale: se leggi quello che l’AI ha scritto e decidi tu se pubblicarlo, sei coperto. E se non lo rileggi, il problema che hai non è l’AI Act.
Stesso discorso per le funzioni assistive di editing standard: correttore, riformulazione, traduzione: sono esplicitamente fuori dalla marcatura, come lo sono il codice sorgente, le sequenze brevi di numeri o simboli e gli scambi da macchina a macchina.
I due casi in cui invece ti riguarda:
Il chatbot sul tuo sito o sulla tua pagina. L’obbligo formale è del fornitore del software, ma è sul tuo dominio che il cliente ci finisce. Aprilo, scrivi qualcosa e guarda se dichiara di essere un assistente automatico prima che l’utente cominci a raccontargli i fatti suoi. Se non lo fa, è una richiesta da girare a chi te lo ha venduto, oggi.
Le immagini generate che sembrano fotografie vere. Qui il confine è sottile, e le linee guida della Commissione lo tracciano con tre criteri che devono valere tutti insieme: il contenuto assomiglia a persone, oggetti o luoghi esistenti, il soggetto esiste davvero, e il risultato appare falsamente autentico. Un’illustrazione dichiaratamente tale non è un deep fake. Una scena che sembra la fotografia del tuo prodotto in un ambiente in cui non è mai stato, invece, merita una riflessione: e la risposta prudente è dichiararlo. Vale la pena ricordare che su Amazon la questione si pone anche prima: le immagini devono rappresentare il prodotto reale, e ne ho scritto in La seconda immagine vende più del titolo.
Un’ultima esclusione utile: il regolamento parla di attività professionali. Il fotomontaggio fatto per scherzo nel gruppo di famiglia non rientra.
Le date che contano

Il quadro si è mosso parecchio negli ultimi mesi, e non tutto nella stessa direzione: la trasparenza è entrata in vigore come previsto, mentre gli obblighi sui sistemi ad alto rischio sono stati spostati più avanti dal cosiddetto Digital Omnibus sull’AI, approvato dal Parlamento europeo il 16 giugno e dal Consiglio il 29 giugno 2026.
| Data | Cosa succede |
|---|---|
| 10 giugno 2026 | Pubblicato il Codice di condotta sulla trasparenza dei contenuti generati dall’AI: adesione volontaria, circa 190 firmatari a fine luglio |
| 20 luglio 2026 | La Commissione adotta le linee guida applicative dell’articolo 50 |
| 2 agosto 2026 | Si applicano gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50 |
| 2 dicembre 2026 | Scade la proroga per la sola marcatura dei sistemi generativi già sul mercato prima del 2 agosto |
| 2 dicembre 2027 | Si applicano gli obblighi per i sistemi ad alto rischio, rinviati dal Digital Omnibus |
Due precisazioni sulla proroga di dicembre, perché viene raccontata male. Vale solo per la marcatura tecnica e solo per i sistemi già in commercio prima del 2 agosto: l’obbligo di dichiarare che stai parlando con una macchina non è stato rinviato per nessuno. E i contenuti generati prima del 2 agosto non vanno marcati a posteriori, a meno che tu non li pubblichi adesso.
Cosa fare questa settimana

Il lavoro concreto è meno di quanto sembri, ed è tutto verificabile in mezz’ora.
- Apri il tuo chatbot da cliente. Deve essere chiaro che è un assistente automatico prima della prima domanda. Se non lo è, scrivi al fornitore.
- Fai l’inventario di dove esce l’AI dalla tua azienda: schede prodotto, email automatiche, risposte alle recensioni, immagini social. Per ciascuna voce segna chi la rilegge prima che esca.
- Guarda le immagini generate degli ultimi mesi e chiediti, per ognuna, se un cliente potrebbe scambiarla per una fotografia. Le due o tre dubbie si dichiarano e la questione è chiusa.
- Chiedi ai fornitori se hanno aderito al codice di condotta. Non è obbligatorio, ma chi non aderisce deve dimostrare la conformità per altre vie: è un’informazione che dice molto su quanto sono attrezzati.
Il punto che vale più di tutti gli altri messi insieme: l’AI Act non ti vieta di usare l’intelligenza artificiale per lavorare. Ti chiede di non far credere a una persona che dall’altra parte ci sia un’altra persona, quando non c’è. Chi già rilegge quello che pubblica ha quasi tutto fatto.
Se ti servono le altre scadenze aperte di questo periodo, ho scritto anche di PPWR e imballaggi dal 12 agosto e di GPSR ed EPR.
Hai un dubbio su un caso specifico? Scrivimi: questa rubrica nasce anche dalle domande.
Fonti
- Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), articolo 50 e articolo 113
- Commissione europea, Guidelines on the implementation of the transparency obligations for certain AI systems under Article 50 of the AI Act, C(2026) 5054 final, 20 luglio 2026
- Commissione europea, Code of Practice on Transparency of AI-generated Content, 10 giugno 2026
- Digital Omnibus sull’AI: approvazione del Parlamento europeo del 16 giugno 2026 e del Consiglio del 29 giugno 2026
Questo articolo descrive un quadro normativo, non è una consulenza legale: per il tuo caso specifico verifica con chi ti segue.